Orientamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) in merito al riscatto della posizione previdenziale in caso di decesso dell’associato al fondo

Orientamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) in merito al riscatto della posizione previdenziale in caso di decesso dell’associato al fondo

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Orientamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) in merito al riscatto della posizione previdenziale in caso di decesso dell’associato al fondo

Con gli orientamenti Covip del 15/07/2008 sono stati forniti nuovi chiarimenti relativamente ai soggetti che prevalgono nel riscatto della posizione dell’iscritto nel caso di premorienza.

Nello specifico la Covip ha chiarito che:

a) in assenza di una precisa designazione dell’aderente in ordine ai soggetti cui devolvere la propria posizione previdenziale in caso di sua premorienza, la posizione stessa sarà attribuita agli eredi legittimi (coniuge, figli, ecc);
 
b) se l’aderente ha designato dei beneficiari, le somme sono riscattate esclusivamente dal beneficiario che dunque prevale sull’erede (anche nel caso si trattasse di beneficiari diversi dagli eredi);
 
Questa interpretazione vale anche per le designazioni fatte prima del 14 settembre 2008, data di approvazione delle delibera Covip. Questo significa che chi avesse fatto una designazione di beneficiario, a scopo precauzionale, come seconda possibilità in caso di scomparsa dell’erede legittimo, si trova a questo punto ad aver designato il beneficiario primario.
 
N.B.: L’Associato che intende designare quali beneficiari della propria posizione previdenziale soggetti diversi dagli eredi, dovrà compilare il “Modulo designazione beneficiari” ed inviarlo in originale al fondo
In caso contrario saranno ritenute valide le comunicazioni inviate e già acquisite dal fondo

 

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