Contributi non versati al fondo, accesso al Fondo di Garanzia presso l’Inps

Contributi non versati al fondo, accesso al Fondo di Garanzia presso l’Inps

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Contributi non versati al fondo, accesso al Fondo di Garanzia presso l’Inps

In caso di omissione contributiva a seguito di insolvenza del datore di lavoro, l’iscritto a PREVIMODA ha a disposizione alcuni strumenti che gli consentono di recuperare il credito maturato nei confronti del datore di lavoro , sia relativamente alle quote di Tfr , sia per quanto riguarda i contributo a carico azienda e lavoratore che fossero stati trattenuti e non versati al fondo.

 
  1. Il primo strumento è l’insinuazione al passivo. La procedura si attiva mediante apposita domanda che il lavoratore deve presentare presso la Sezione Fallimentare degli uffici del Tribunale che ha dichiarato il fallimento del datore di lavoro. Dopo l’insinuazione al passivo, il curatore fallimentare nominato dal Tribunale procederà gradualmente alla vendita dei beni del fallito. Gli introiti provenienti dalla vendita di tali beni saranno ripartiti, secondo una gerarchia fra tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di insinuazione al passivo.
 
  1. Il secondo strumento è la possibilità di ricorrere al Fondo di Garanzia attivato presso l’INPS.
Cos’è il Fondo di Garanzia ?
E’ un apposito Fondo istituito presso l’INPS, le cui modalità di intervento sono disciplinate dalla Circolare INPS n° 23 del 22 febbraio 2008  (sito web www.inps.it)
Nel momento in cui il datore di lavoro risulti insolvente in seguito a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il lavoratore potrà avvalersi del fondo di garanzia. Tale fondo ha come obiettivo quello di tutelare il lavoratore dipendente e l’integrità delle prestazioni di previdenza complementare contro l`accertata insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi nel pagamento dei contributi non versati. Tali somme – rappresentate dai contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e/o del TFR – vengono versate direttamente al fondo pensione ed andranno automaticamente a confluire nella posizione individuale dell’aderente.
Una delle condizioni necessarie e fondamentali per l’accesso al Fondo di Garanzia è che al momento della presentazione della domanda l’aderente risulti iscritto ad una forma pensionistica complementare.
Per tale motivo il riscatto totale della posizione in caso di cessazione dell’attività lavorativa fa decadere il diritto di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia.
 
In conclusione, le condizioni per la richiesta di intervento del fondo di garanzia sono quindi:
 
  • L’aderente abbia cessato l’attività lavorativa;
  • L’aderente abbia in essere la posizione presso una forma pensionistica complementare collettiva od individuale iscritta all’albo COVIP;
  • l’insolvenza del datore di lavoro accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali sopra elencate;
  • l’accertamento dell’esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo;
  • l’insinuazione al passivo.
Fondo di Garanzia in sintesi
 
Quando opera?
Accertata insolvenza del datore di lavoro a seguito di fallimento, altre procedure concorsuali…)
Che cosa fare?
il lavoratore chiede l’ammissione al passivo fallimentare per i contributi non versati (contributi azienda, lavoratore e TFR)
Cosa si ottiene dal fondo?
Per conto del datore di lavoro insolvente il Fondo di garanzia liquida i contributi al Fondo pensione.
 
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