Pubblichiamo la risposta dell’Agenzia delle entrate al nostro interpello con la quale si specifica che l’accordo collettivo aziendale ex articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, con il quale si supera il blocco dei licenziamenti previsto per l’anno 2020, causa pandemia, non può essere considerato in modo avulso dal contesto nel quale la procedura è stata attivata, volta, pertanto, a garantire cessazioni del rapporto di lavoro non traumatiche, anche con il riconoscimento di prestazioni di sostegno al reddito (NASpI), e volta, altresì, a gestire gli esuberi di personale, evitando licenziamenti collettivi.
L’Agenzia ritiene, pertanto, che il riscatto della posizione individuale richiesto da coloro che aderiscono al suddetto accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro possa ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale contemplate dall’articolo 14, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005.
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