Con la Risoluzione 55/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato con riferimento alla comunicazione dei contributi da “Credito Welfare” (versati al Fondo nell’ambito delle previsioni di un piano di welfare aziendale) quanto segue:
“Considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest’ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità.”
Per analogia, questa previsione deve essere estesa anche ai contributi versati in sostituzione del premio di risultato.
Gli aderenti al Fondo non dovranno più rilasciare l’Attestazione di versamento del Premio di risultato essendo sufficiente quanto dichiarato dall’azienda nella distinta contributiva.
La funzionalità nell’area riservata aderenti verrà disattivata.