In base a quanto disposto dalla circolare 5/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di versamento l’iscritto è tenuto a comunicare al Fondo Pensione gli importi versati in sostituzione del premio di risultato.
In mancanza di tale attestazione, infatti, non potrà beneficiare della detassazione degli importi prevista, nei limiti di legge, in sede di calcolo della prestazione.
Riportiamo in allegato:
All.1 – Manuale delle procedure per l’attestazione dei versamenti del Premio di risultato