I contributi a carico azienda e a carico lavoratore versati al fondo sono deducibili dal reddito fino a un limite annuo di 5.164,57 euro. Nel limite rientrano anche eventuali contributi volontari versati dal lavoratore. Sono, invece, escluse le quote di TFR.
Di norma, la deducibilità dei contributi versati avviene direttamente in busta paga nel mese di versamento e indicata nella Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro. Eventuali contributi volontari versati dal lavoratore al fondo tramite bonifico bancario, sono invece dedotti dal lavoratore stesso in sede di dichiarazione dei redditi (Mod.730/UNICO).
Se il lavoratore versa al fondo contributi per un importo annuo superiore a 5.164,57, deve comunicarlo al fondo. Questo perché nel momento in cui il fondo liquiderà le prestazioni (anticipi, riscatti o prestazione pensionistica), i contributi versati al fondo che non hanno usufruito della deduzione, potranno essere tolti dall’imponibile soggetto a tassazione. Per beneficiare di questa agevolazione è necessario però che l’aderente ci comunichi con l’apposito modulo 9.15 l’importo dei contributi non dedotti nel corso del 2015 entro il 31/12/2016 o al momento in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente.
Per verificare se ci sono dei contributi non dedotti da indicare sul modulo 9.15, l’aderente deve controllare:
- il rigo 413 nella Certificazione Unica 2016 consegnata dall’azienda. Se tale rigo dovesse essere compilato, l’importo indicato deve essere comunicato al fondo con il modulo 9.15
- che, per superamento del limite di 5.164,57 euro, non abbia dedotto dei versamenti volontari in sede di dichiarazione dei redditi