Prestazioni (Riscatti, Trasferimenti)

L’azienda, al termine del tuo rapporto di lavoro, deve compilare il modulo 9.6az che dovrà anticipare tramite e-mail al fondo e rilasciarti in originale.

Modulo 9.6az – Cessazione del rapporto di lavoro

Compila e invia per posta il modulo 9.6 con allegata tutta la documentazione necessaria. All’inserimento della tua richiesta riceverai un’email o un sms di conferma e, entro 6 mesi dalla ricezione del modulo, avrai l’accredito sul conto corrente. Se la documentazione allegata risultasse irregolare o incompleta, ti invieremo un avviso di integrazione.

Motivazioni che consentono il riscatto totale o parziale Percentuale richiedibile
  • Licenziamento – Promozione – Cambio contratto – Fine tempo determinato – Dimissioni volontarie
  • Mobilità – Fallimento azienda
  • Pensionamento con iscrizione al fondo inferiore a 5 anni
A tua scelta:

100% o 90% della posizione

  • Mobilità
  • Cessazione del rapporto di lavoro preceduto da cassa integrazione guadagni
  • Inoccupazione per un periodo di tempo di almeno 12 mesi e non superiore a 48 mesi
50 % della posizione
  • Invalidità permanente con riduzione della capacità lavoro a meno di un terzo
  • Inoccupazione per un periodo di almeno 48 mesi
100% della posizione

Importante: fatti sempre rilasciare dall’azienda il modulo 9.6az – Cessazione del rapporto di lavoro e verifica la tassazione applicata per tipologia di riscatto.

Modulo 9.6 – Richiesta riscatto

Compila e invia per posta il modulo 9.6A con allegata tutta la documentazione necessaria. All’inserimento della tua richiesta riceverai un’email o un sms di conferma e, entro 6 mesi dalla ricezione del modulo, avrai l’accredito sul conto corrente. Se la documentazione allegata risultasse irregolare o incompleta, ti invieremo un avviso di integrazione.

Importante:

  • Deve trattarsi di un periodo di cassa integrazione guadagni a zero ore e di almeno 12 mesi consecutivi;
  • Non è ammessa la richiesta per periodo di cassa integrazione inferiore ai 12 mesi consecutivi;
  • La richiesta di riscatto può essere inviata anche prima del termine dei 12 mesi consecutivi di cassa integrazione a zero ore.

Verifica la tassazione applicata per tipologia di riscatto

Modulo 9.6A – Riscatto parziale per cassa integrazione a zero ore

Compila e invia per posta il modulo 9.18 con allegata tutta la documentazione necessaria. All’inserimento della tua richiesta riceverai un’email o un sms di conferma e, entro 6 mesi dalla ricezione del modulo, avrai l’accredito sul conto corrente. Se la documentazione allegata risultasse irregolare o incompleta, ti invieremo un avviso di integrazione.

Ti ricordiamo che puoi richiedere la prestazione pensionistica sotto forma di:

  • pensione complementare – rendita;
  • capitale fino a un massimo del 50% e la restante parte in rendita;
  • 100% in capitale se non hai superato il limite dettato dall’assegno sociale.

Per maggiori approfondimenti consulta la sezione dedicata alla prestazione pensionistica.

Modulo 9.18 – Richiesta prestazione pensionistica

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, puoi:

  • mantenere la tua posizione presso il fondo. In questo modo, finchè il tuo futuro lavorativo e quindi previdenziale non si sarà delineato con più chiarezza, puoi continuare a beneficiare dei rendimenti del fondo e a maturare l’anzianità contributiva;
  • trasferire la tua posione al nuovo fondo di categoria se nel frattempo hai già trovato lavoro in un settore diverso da quelli previsti per l’associazione a Previmoda. Il trasferimento è gratuito ed esente da tassazione (a differenza del riscatto). Inoltre, ti consente di mantenere l’anzianità contributiva maturata in Previmoda, garantendoti così la continuità del tuo percorso previdenziale.

Modulo 9.6T – Trasferimento Dopo due anni d’iscrizione al fondo hai anche la possibilità di trasferire la tua posizione presso un’altra forma pensionistica di tipo bancario o assicurativo. Prima di procedere ti consigliamo di valutare i vantaggi a cui rinunci scegliendo fondi aperti o assicurativi come ad esempio, il contributo azienda dovuto solo per gli iscritti a Previmoda.

Procedura di trasferimento in assenza della cessazione del rapporto di lavoro

La legge di Bilancio per l’anno 2018 ha stabilizzato e reso più agevole l’accesso alla RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), prestazione già introdotta in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2017.

Il fine della RITA è quello di agevolare gli iscritti vicini al pensionamento che a causa dell’interruzione del rapporto di lavoro dovranno far fronte a periodi complicati prima di poter accedere alla pensione di vecchiaia Inps.

QUANDO RICHIEDERLA

La RITA è rivolta a coloro che al momento della presentazione della richiesta al Fondo posseggano i seguenti requisiti:

1° CASO:

  1. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla presentazione della richiesta di prestazione;
  2. cessazione dell’attività lavorativa;
  3. maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;
  4. maturazione di più di 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari**;

2° CASO:

  1. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dalla presentazione della richiesta di prestazione;
  2. cessazione dell’attività lavorativa;
  3. inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi;
  4. maturazione di più di 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari**
    **N.B. In caso di trasferimento del capitale da un altro Fondo Pensione, nel computo degli anni di iscrizione rientrano anche gli anni in esso maturati.

QUANTO RICHIEDERE

La RITA consiste nell’erogazione frazionata di parte o di tutto il capitale maturato in Previmoda, fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

All’atto della richiesta, compilando l’apposito modulo, si potrà scegliere:

– la percentuale di capitale maturato da destinare all’erogazione della RITA;
– la periodicità dell’erogazione, se mensile oppure trimestrale;
– il comparto di investimento del capitale destinato alla RITA (in mancanza di indicazioni diverse, il montante destinato alla RITA sarà investito nel comparto Garantito).

IMPORTO DELLA RATA DI RITA E GESTIONE FINANZIARIA
Durante l’erogazione della RITA il capitale residuo a essa destinato continuerà a essere investito nel comparto prescelto. L’importo della rata, pertanto, potrà subire incrementi o diminuzioni in funzione dell’andamento dei mercati finanziari.

COME VIENE TASSATA

La RITA gode di una tassazione agevolata, assimilabile a quella prevista per le prestazioni pensionistiche (per maggiori informazioni consulta le istruzioni allegate al modulo).

Modulo richiesta Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)