Anticipazioni

Compila e invia per posta il modulo 9.9 – Anticipazione spese sanitarie con allegata tutta la documentazione necessaria. All’inserimento della tua richiesta riceverai un’email o un sms di conferma e, entro 90 giorni dalla ricezione del modulo, avrai l’accredito sul conto corrente. Se la documentazione allegata risultasse irregolare o incompleta, ti invieremo un avviso di integrazione e provvederemo all’erogazione entro 90 giorni dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

Ti ricordiamo che l’anticipazione per spese sanitarie:

  1. Può essere richiesta in qualsiasi momento a fronte di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a gravi motivi di salute relative a te stesso, al coniuge e ai figli,
  2. L’importo anticipato non può superare il 75% dell’intera posizione maturata,
  3. Deve essere almeno di 1.500 euro lordi. Le richieste di anticipazioni per importi inferiori non saranno accettate.

Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, è applicata:

  • sui contributi versati dal 01/01/2007, la tassazione separata ad aliquota agevolata del 15% che si riduce fino al 9% in relazione agli anni di permanenza nel fondo,
  • sui contributi versati dal 01/01/2001 al 31/12/2006, la tassazione separata ad aliquota marginale (minimo 23%).

Per verificare il massimo importo lordo che puoi richiedere per le spese sanitarie, utilizza la funzionalità ‘Simulazione Anticipazione’ presente nella tua area riservata ‘Spazio ADERENTE‘.

Per maggiori approfondimenti consulta il Documento sulle anticipazioni e verifica la tassazione applicata.

Modulo 9.9 – Anticipazione spese sanitarie

Compila e invia per posta il modulo 9.9 – Anticipazione acquisto prima casa con allegata tutta la documentazione necessaria. All’inserimento della tua richiesta riceverai un’email o un sms di conferma e, entro 90 giorni dalla ricezione del modulo, avrai l’accredito sul conto corrente. Se la documentazione allegata risultasse irregolare o incompleta, ti invieremo un avviso di integrazione e provvederemo all’erogazione entro 90 giorni dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

Ti ricordiamo che l’anticipazione per l’acquisto prima casa:

  1. Può essere richiesta dopo 8 anni d’iscrizione a forme pensionistiche complementari,
  2. Per l’acquisto della prima casa di abitazione tua o dei figli,
  3. L’importo anticipato non può superare il 75% dell’intera posizione maturata,
  4. Deve essere almeno di 1.500 euro lordi. Le richieste di anticipazioni per importi inferiori non saranno accettate.

Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, è applicata:

  • sui contributi versati dal 01/01/2007, la tassazione separata ad aliquota fissa del 23%
  • sui contributi versati dal 01/01/2001 al 31/12/2006, la tassazione separata ad aliquota marginale (minimo 23%).

Per verificare il massimo importo lordo che puoi richiedere per l’acquisto prima casa, utilizza la funzionalità ‘Simulazione Anticipazione’ presente nella tua area riservata ‘Spazio ADERENTE‘.

Per maggiori approfondimenti consulta il Regolamento sulle anticipazioni e verifica la tassazione applicata.

Modulo 9.9 – Anticipazione acquisto prima casa

Compila e invia per posta il modulo 9.9 – Anticipazione ristrutturazione prima casa con allegata tutta la documentazione necessaria. All’inserimento della tua richiesta riceverai un’email o un sms di conferma e, entro 90 giorni dalla ricezione del modulo, avrai l’accredito sul conto corrente. Se la documentazione allegata risultasse irregolare o incompleta, ti invieremo un avviso di integrazione e provvederemo all’erogazione entro 90 giorni dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

Ti ricordiamo che l’anticipazione per ristrutturazione prima casa:

  1. Può essere richiesta dopo 8 anni d’iscrizione a forme pensionistiche complementari,
  2. Per la ristrutturazione della prima casa di abitazione tua o dei figli,
  3. L’importo anticipato non può superare il 75% dell’intera posizione maturata,
  4. Deve essere almeno di 1.500 euro lordi. Le richieste di anticipazioni per importi inferiori non saranno accettate.

Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, è applicata:

  • sui contributi versati dal 01/01/2007, la tassazione separata ad aliquota fissa del 23%
  • sui contributi versati dal 01/01/2001 al 31/12/2006, la tassazione separata ad aliquota marginale (minimo 23%).

Per verificare il massimo importo lordo che puoi richiedere per la ristrutturazione prima casa, utilizza la funzionalità ‘Simulazione Anticipazione’ presente nella tua area riservata ‘Spazio ADERENTE‘.

Per maggiori approfondimenti consulta il Regolamento sulle anticipazioni e verifica la tassazione applicata.

Modulo 9.9 – Anticipazione ristrutturazione prima casa

Compila e invia per posta il modulo 9.9 – Anticipazione ulteriori esigenze con allegata tutta la documentazione necessaria. All’inserimento della tua richiesta riceverai un’email o un sms di conferma e, entro 90 giorni dalla ricezione del modulo, avrai l’accredito sul conto corrente. Se la documentazione allegata risultasse irregolare o incompleta, ti invieremo un avviso di integrazione e provvederemo all’erogazione entro 90 giorni dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

Ti ricordiamo che l’anticipazione per ulteriori esigenze:

  1. Può essere richiesta dopo 8 anni d’iscrizione a forme pensionistiche complementari,
  2. L’importo anticipato non può superare il 30% dell’intera posizione maturata,
  3. Deve essere almeno di 1.500 euro lordi. Le richieste di anticipazioni per importi inferiori non saranno accettate.

Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, è applicata:

  • sui contributi versati dal 01/01/2007, la tassazione separata ad aliquota fissa del 23%
  • sui contributi versati dal 01/01/2001 al 31/12/2006, la tassazione separata ad aliquota marginale (minimo 23%).

Per verificare il massimo importo lordo che puoi richiedere per ulteriori esigenze, utilizza la funzionalità ‘Simulazione Anticipazione’ presente nella tua area riservata ‘Spazio ADERENTE‘.

Per maggiori approfondimenti consulta il Regolamento sulle anticipazioni e verifica la tassazione applicata.

Modulo 9.9 – Anticipazione ulteriori esigenze

Compila e invia il modulo 9.21 con allegata la contabile del bonifico.

Ti ricordiamo che:

  1. Puoi reintegrare precedenti anticipazioni in qualsiasi momento, mediante versamenti volontari effettuati con bonifico.
  2. Il reintegro, a tua scelta, può essere totale oppure parziale.
  3. I versamenti volontari effettuati a titolo di reintegro sono deducibili dal reddito entro il limite annuo di deduzione (5.164,57 euro). Sulle somme eccedenti il suddetto limite è riconosciuto all’iscritto un credito d’imposta ( punto 12.5.2 Regolamento sulle anticipazioni)

Modulo 9.21 – Reintegro anticipazione