Riscatti parziali e riscatto totale per invalidità

da | 17 Feb 2009 | Archivio news

Vi comunichiamo che a seguito dell’emanazione degli Orientamenti interpretativi Covip del 15/12/2008 sono state definite le seguenti precisazioni relativamente all’art. 14 comma 2,lett. B9 e c9 del D.lgs. 252/05 e più precisamente:

Riscatto parziale (50%) per cassa integrazione
  Deve essere consentito da parte di tutte le forme pensionistiche complementari nei seguenti casi:
   –  in presenza di cessazione dell’attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni;
   –  laddove, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, vi sia cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi.

Riscatto totale (100%) per invalidità permanente
   –  Il riscatto spetta ogniqualvolta si verifichi una situazione di minorazione fisica o mentale tale da ridurre sensibilmente la capacità di lavoro a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell’attività lavorativa.